PARERE: | Esce il Dott. Rigolli.
L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse storico culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato all’interno del Perimetro territorio urbanizzato tra le parti di città da rigenerare nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico Posto al limite tra il territorio urbanizzato ed il territorio ancora in parte naturale caratterizzato da copertura arborea ed arbustiva. Una porzione di area cortiliva risulta inoltre sottoposta a tutela in base all’art. 142, comma 1, lett. g) del del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto ricompresa nelle Aree Forestali – Boschi come risulta dalla vigente tavola dei vincoli;
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Generale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati grafici, della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate in esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione precedentemente autorizzati e consistenti nella realizzazione di modifiche prospettiche con diversa realizzazione delle aperture sia in facciata che in copertura, eliminazione di due pergolati e modifica di altri due pergolati oltre alla realizzazione di una nuova piscina con conseguente ampliamento dell’area cortiliva pianeggiante mediante realizzazione di terre armate, modifica dei percorsi pedonali e carrabili e modifica della sistemazione del verde , non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico dell’edificio e non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
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