PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito di valore naturale e ambientale, nel territorio edificato collinare, in un contesto paesaggistico naturale.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate in difformità dalla concessione edilizia PG 11712/1995 e realizzate successivamente al verbale PG 11743/2007 e relativo accertamento di compatibilità paesaggitica PG 244557/2007 consistenti in apertura di finestra e installazione di pensilina e lievi modifiche prospettiche alle facciate dell’edificio, oltre allo sbancamento di terreno e realizzazione di muro di contenimento e lievi modifiche alle pavimentazioni e camminamenti nell’area di pertinenza, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse documentale previsti dall'art. 57 del RUE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico a condizione che venga mantenuto un materiale di rivestimento analogo a quello preesistente. |