PARERE: | Rettifica del parere espresso in data 26/10/2023.
L’intervento proposto interessa un immobile, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nel territorio rurale della collina, in un contesto paesaggistico che ha conservato le caratteristiche del territorio rurale caratterizzato dall’antico borgo di Monte Donato e dalla Chiesa della Beata Vergine del Carmine di Monte Donato vincolata ope legis dalla II parte del D.Lgs. 42/2004;
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico generale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- vista la documentazione integrata in data 18/10/2023 con PG n. 684659/2023 in seguito al precedente parere espresso nella seduta del 01/05/2023 avente ad oggetto la nuova soluzione progettuale relativa alla realizzazione del pergolato e della sottostante pavimentazione in autobloccanti;
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che le opere previste in variante all’autorizzazione PG 527265/2021 rilasciata per recupero di una torre piezometrica dismessa al fine di trasformarla in un deposito, consistenti in demolizione e ricostruzione della parte superiore della torretta per motivi statici oltre alla realizzazione di modifiche alla sistemazione dell’area cortiliva mediante rifacimento delle recinzioni, realizzazione di scalinata ed installazione di una macchina per l’impianto di condizionamento a terra non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- valutato che le integrazioni presentate non sono sufficienti a dimostrare un adeguato inserimento paesaggistico del pergolato in legno con sottostante pavimentazione in autobloccanti anche in relazione alla chiesa della Beata Vergine del Carmine di Monte Donato adiacente;
- valutato inoltre che le installazioni temporanee (max 180 giorni annui) costituite da chiosco e da tre pedane in legno appoggiate direttamente al suolo proprio per il loro carattere provvisorio e temporaneo non costituiscono una trasformazione rilevante sul territorio;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, fatta eccezione per il pergolato e la pavimentazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso edilizio e dei luoghi, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela;
- ritiene che i cambiamenti proposti, fatta eccezione per il pergolato e sottostante pavimentazione, non producano effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo, correttamente inserito nel contesto ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
- Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento ad esclusione della pavimentazione e del pergolato in legno in aderenza al volume esistente, in quanto in quanto per collocazione e consistenza non si relazionano né con le caratteristiche architettoniche dell’edificio esistente né con il contesto paesaggistico circostante caratterizzato dall’antico borgo di Monte Donato e dalla Chiesa della Beata Vergine del Carmine di Monte Donato risultando di fatto incompatibili con i caratteri naturali peculiari del luogo e in contrasto con i valori paesaggistici del vincolo specifico D.M. 4 febbraio 1955 e non coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità architettonica. |