PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico – quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, di cui alle licenze di ricostruzione e sopraelevazione PG 6492/1952 e PG 37324/1954, consistenti nella sopraelevazione dell’edificio, nella realizzazione di un abbaino e di pensilina a protezione dell’ingresso principale, associato a lievi modifiche prospettiche;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE.
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
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