PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico, quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
valutato le difformità realizzate in parte prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico che riguardano la variazione dell’accesso pedonale dalla via San Mamolo con modifica della scala, realizzazione di un’autorimessa ed un disimpegno collegati tramite una scala interrata e ampliamento di una porzione di fabbricato al piano secondo e terzo, valutato altresì le opere realizzate dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico negli anni 60 che hanno comportato al piano terra la costruzione di una cantina sul lastrico solare, e al piano quarto sopraelevazione in aderenza alla torretta legittima, di una porzione di fabbricato adibita a bagno, si ritengono, con l'esclusione della porzione adibita a bagno, adiacente alla torretta, non incidenti in maniera invasiva sul contesto esistente in quanto non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico, con l'esclusione della porzione adiacente alla torretta che si ritiene non compatibile con i caratteri di pregio storico, culturale testimoniale dell'edificio documentale. |