Numero:1Prot. 301961/2017Documento N. 301961/2017Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:SEVERINO CLAUDIA
Oggetto:Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA ORDINARIA per
intervento di variante ad Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria per opere di
ristrutturazione in edificio ad uso U1
Indirizzo:VIA DI RAVONE N. 21 / 8
Progettista:TREBBI ANDREA
Procedimento:autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito di valore naturale e ambientale, nel territorio collinare, in un contesto paesaggistico naturale.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di qualità panoramiche;
- valutato che le opere richieste in variante consistenti nella realizzazione di un ulteriore pergolato in metallo, installazione di pannelli solari e fotovoltaici sulla copertura del fabbricato, leggere modifiche prospettiche ed all'area cortiliva oltre alla mancata realizzazione della piscina precedentemente autorizzata con autorizzazione PG. 183976/2016, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso edilizio e dei luoghi, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela;
- ritiene che i cambiamenti proposti non producano effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo, correttamente inserito nel contesto ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento.
Numero:2Prot. 314379/2017Documento N. 314379/2017Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:LENZI STEFANO
Oggetto:DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA ai sensi dell’art. 146 , D.
Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” nel Complesso
denominato Monastero di Sant'Agnese.
Indirizzo:VIA PIANORO N. 21
Progettista:
Procedimento:autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04
PARERE:La CQAP esprime parere favorevole.
L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti e sottoposto in parte alle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di alcuni fabbricati accessori e modifiche prospettiche alle forature del Complesso denominato Monastero di Sant'Agnese, realizzate tra il 1937 e il 1944;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE.
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
Numero:3Prot. 316024/2017Documento N. 316024/2017Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:GARDI GRAZIA MARIA
Oggetto:Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 per
diversa disposizione planimetrica con variazione di superficie di due unità
abitative site al piano primo in via Saragozza n. 114, di proprietà della
Sig.ra Grazie Maria Gardi
Indirizzo:VIA SARAGOZZA N. 114 PIANO 1
Progettista:
Procedimento:autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04
PARERE:La CQAP esprime parere favorevole.
L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico - quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, di cui alla licenza di costruzione PG 34856/1939, consistenti in un diverso sviluppo planimetrico delle unità immobiliari, e posizione delle aperture in facciata;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE.
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.