PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile, identificato di interesse storico-architettonico dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, nel territorio collinare, in un contesto paesaggistico naturale caratterizzato da insediamento urbano.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri naturali del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che le difformità consistenti in modifica delle forometrie esterne e apertura di due lucernari sulla copertura dell'edificio unifamiliare, installazione di due pensiline a protezione di due accessi, lieve abbassamento della copertura della porzione ovest del fabbricato e del parapetto del lastrico solare posto al piano primo, realizzazione di botola per l'accesso al lastrico e posa di pavimentazione in legno teak, modifica del disegno degli scuri esterni, delle inferriate al piano terra ed installazione nelle forometrie del piano primo, oltre a interventi inerenti la sistemazione esterna dell'area cortiliva di pertinenza per modifica dei livelli del terreno circostanti l'edificio che hanno comportato una modifica dei fronti, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse storico-architettonico previsti dall'art. 57 del RUE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |