PARERE: | Vista la domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLgs. 42/04, vista la documentazione integrativa prodotta relativa al progetto proposto, la C.Q.A.P. preso atto dell'illustrazione degli uffici, ritiene che le opere previste in progetto siano non compatibili con i caratteri naturali peculiari del luogo e in contrasto con i valori paesaggistici del vincolo specifico DM 10 ottobre 1960 “…riconosciuto che la zona predetta, ricca di parchi pubblici e privati, di cospicuo interesse paesistico per la particolare ubicazione e per la flora, comprendente anche le caratteristiche località di Barbiano, San Vittore e Monte Donato, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica costituisce un complesso di singolare valore estetico e tradizionale in cui l'espressione della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano, offrendo altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere visuali di notevole interesse; è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa...”; e non coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità architettonica, di cui al Piano Strutturale Comunale vigente che individua l’area nell’Ambito di particolare interesse paesaggistico ambientale, sistema della collina, “….è il sistema riconosciuto dalla lettura del paesaggio alla scala regionale e provinciale operata dai piani sovracomunali vigenti. La finalità è la tutela delle componenti peculiari (geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali) del paesaggio della collina bolognese…(QN – PSC art. 13 comma 8 Sistema Della Collina); .…la cui finalità primaria della tutela è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. …(QN – PSC art. 13 comma 10 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale). Di conseguenza la CQAP ritiene che le integrazioni presentate non siano sufficienti a superare le sue perplessità circa l'inserimento di tale manufatto nel paesaggio interessato.
Pertanto anche alla luce della Delibera regionale 06/12/2010 che individua l'area interessata come non idonea all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, esprime parere contrario. |