PARERE: | La CQAP, letta l'integrazione pervenuta in data 27/9/2010 in cui si richiedeva esplicitamente di dimostrare le manomissioni irreversibili avvenute dopo il 1949, come richiesto dall'art. 57 del RUE, ritiene che tali manomissioni anche se evidenti in alcune parti limitate dell'edificio non abbiano compromesso irreversibilmente l'assetto complessivo tipologico e morfologico dell'immobile.
La CQAP, quindi, non recepisce la richiesta avanzata dai progettisti di eliminare il pregio storico documentale sull'intero complesso lasciando invece, sempre ai sensi dell'art. 57 del RUE, ai progettisti la possibilità di intervenire, anche con modalità contemporanee e innovative, solo sulle "parti" che hanno subito le modifiche di cui sopra, sempre datate al 1949.
Per le restanti parti vale quanto disciplinato dalla scheda ID.1 dell'art. 57 citato.
Tutto questo vale in particolare per le parti interne e per il piano terra compreso il fronte sulla piazza.
Rimane invece l'obbligo ad intervenire con le "metodologie del restauro" su tutte le altri parti, in particolare, dell'involucro che rappresentano oltre tutto un'importante presenza storico-testimoniale nel paesaggio urbano. |