PARERE: | Preso atto della sentenza emessa dal locale TAR per l’Emilia-Romagna n.2018/2003 che ha annullato il diniego di sanatoria e autorizzazione paesaggistica a suo tempo formulato dall’Amministrazione comunale di Bologna (23/02/1990)
Visti i contenuti dell’art. 181 del D.Lgs. 42/04 , vista la documentazione prodotta relativa all’opera realizzata la Commissione ritiene che:
- L’intervento proposto che interessa un immobile ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 09/11/1955, inserito in territorio collinare in un contesto agricolo modificato dal lavoro dell’uomo, caratterizzato dalla presenza di edifici sparsi già funzionali all’agricoltura, oggi in gran parte adibiti a residenza.
- preso atto inoltre della coerenza dell’opera realizzata con i piani sovraordinati, in particolare il PTCP, e della ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni del PRG e PSC;
- vista la documentazione presente in pratica pervenuta nell’agosto del 1999, gli elaborati rappresentanti lo stato di fatto e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica contiene le valutazioni previste dall’art. 146, del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- visti i caratteri ancora in gran parte naturali del luogo e le qualità panoramiche, in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato, che comunque non consentono la visione delle opere realizzate dalla pubblica via;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Edilizia Integrata espresso nella seduta del 14 febbraio 1990, letto pure il successivo parere con il quale la CCEI prendeva a sua volta atto del contrasto normativo evidenziato dagli Uffici, ma nel contempo riteneva che il manufatto potesse permanere, a condizione che vengano piantumate due nuove alberature della stessa specie di quelle abbattute, con diametro superiore a cm.20, prescrizione che questa CQAeP fa propria;
- valutato altresì che l’intervento realizzato non prevede opere eccessivamente invasive in quanto trattasi di interventi classificabili nel loro insieme come manutenzione straordinaria, quali la realizzazione di due scalette esterne e relativi portoncini d’accesso, unitamente alla costruzione di centrale termica completamente interrata;
- considerato che i cambiamenti realizzati sono stati accolti dal sito , senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi e della qualità complessiva per l’uso di materiali consoni con le preesistenze, (e che l’intervento realizzato non altera i caratteri fondamentali dell’edificio in oggetto);
- ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e riconosce infine la coerenza del progetto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità architettonica, di cui alla propria dichiarazione di indirizzi, e con le norme ed i regolamenti comunali. |