PARERE: | Premesso che si ritiene che i terrazzi in falda in quella tipologia di edificio sono da ritenersi opera incongrua con i caratteri storico-morfologici dell'edificio che, come citato dall'art. 95 delle Norme di Principio del R.E., debbono essere rispettati e salvaguardati, tenuto conto comunque che la norma stessa non esclude esplicitamente tale tipo d'intervento, la CQAP ritiene che esso debba essere in ogni modo limitato al minimo indispensabile, in particolare, ai fini di favorire il miglioramento delle prestazioni di ventilazione ed illuminamento. Di conseguenza la Commissione chiede che il progetto venga rivisto in questa ottica collocando anche dette terrazze in posizioni quanto più possibile coerenti fra di loro e con l'assetto complessivo del coperto.
La Commissione fa anche presente che la fila di aperture collocata al di sotto della gronda aveva un significato ai fini della ventilazione e dell'illuminamento dei vani interessati. Tali aperture in corrispondenza dei terrazzi in falda non hanno più ragione di esistere e, pertanto, il nuovo assetto compositivo dei fronti va rivisto oltre che per il richiesto dimensionamento e posizionamento dei terrazzi anche con l'eventuale eliminazione di dette aperture in corrispondenza dei terrazzi. |