PARERE: | La Commissione esprime parere favorevole all'intervento.
I valori riconosciuti dal vincolo riguardano in maniera indifferenziata una vasta zona del territorio collinare bolognese, all’interno della quale si trovano contesti paesaggistici assai differenti e nella quale, successivamente all’apposizione del vincolo, sulla base delle previsioni pianificatorie comunali, si è continuata a sviluppare la città. Allo stato attuale, dunque, nella zona vincolata si trovano sia aree agricole o naturali sia aree urbanizzate o ad esse intercluse, quale quella in oggetto.
Le motivazioni indicate nel Decreto Ministeriale 9 novembre 1955 sono le seguenti: “riconosciuto che la zona oltre a costituire con le cospicue ville contornate da rilevanti parchi con le interessanti località quali Paterno, Gaibola, Casaglia, Osservanza, ecc., un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre inoltre, con le strade in essa contenute, vari e suggestivi belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della città e del circostante ambiente collinare”.
L’intervento proposto non riguarda le ville e i relativi parchi della zona collinare; inoltre l’area non costituisce un “suggestivo belvedere”, non consentendo, per via dell’orografia e del contesto edificato circostante, di poter in alcun modo “godere la visuale della città e del circostante ambiente collinare”.
Il verbale della “Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Bologna”, nella seduta nella quale si decise l’inclusione della zona nell’elenco delle bellezze naturali della Provincia (5 novembre 1954) formulava i seguenti auspici per lo sviluppo del territorio vincolato: “nella zona sia protetta, migliorata ed incrementata la vegetazione arborea; l’edilizia vi sia disciplinata in modo che abbia carattere estensivo con altezze limitate e con arretramento dai cigli stradali; che per densità, volume, colore e tipo di recinzione, sia in armonia con l’ambiente paesistico”.
E’ quindi evidente che già allora si prevedeva una sviluppo edilizio delle aree vincolate, sviluppo che avrebbe dovuto essere normato per quanto riguardava la vegetazione, la densità, la distanza dalle strade, la realizzazione di soluzioni architettoniche armonizzate con l’ambiente paesistico.
Nel caso in esame dal punto di vista del “miglioramento e dell’incremento della vegetazione arborea” si ritiene che il progetto presentato costituisca un effettivo miglioramento per via dell’introduzione di specie arboree adatte al contesto e di una significativa vegetazione arbustiva, che creano un giardino ben equilibrato per assortimento e densità.
Per quanto riguarda la densità e la distanza dalle strade è necessario considerare che l’altezza del fabbricato in relazione alla orografia del terreno e alle costruzioni circostanti fa sì che la nuova volumetria sia compatibile con quelle preesistenti che la particolare situazione del lotto rende sostanzialmente non visibile il nuovo edificio dalle strade pubbliche circostanti. Il nuovo fabbricato è quindi compatibile con l’edilizia circostante e non interferisce con visuali di pregio. L’armonia raccomandata è quindi conseguita, anche se riferita ad un “ambiente paesistico” ormai radicalmente differente, per l’area in oggetto, da quello che aveva determinato l’apposizione del vincolo.
In merito all'inserimento paesaggistico urbano la CQAP ritiene che, considerata la situazione esistente, gli edifici limitrofi, l'intervento si inserisce in maniera corretta, sia per quanto riguarda le altezze sia per la sua percezione nel contesto, in particolare dai punti di vista dalle strade adiacenti.
Per quanto riguarda l'impianto del verde l'intervento appare migliorativo rispetto ad una situazione di partenza di degrado. |