PARERE: | La Commissione prende visione del parere reso dalla precedente Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, completamente rinnovata nella composizione, con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale Progr. n. 203 dell/1/8/2005, e del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio con nota del 25/10/18448.
Resa edotta altresì che, contrariamente a quanto contenuto al punto 1 della citata nota, ai in del positivo accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 37 della L. 308/04 non rileva i procedimenti pregressi e/o precedenti sanatorie poichè il richiedente non consegue la sanatoria delle opere abusive, ma unicamente l'estinzione del reato di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.lgs. 42/04.
Precisato altresì che non compete alla Commissione come invece sostenuto al punto 4 della citata nota, esprimere valutazioni circa la conformità urbanistica dell'intervento, di stretta competenza degli uffici comunali, essendo tenuta ad esprimere pareri limitatamente agli aspetti compositivi ed estetici dei progetti e delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.
Ciò premesso la Commissione non ritiene di discostarsi dal parere già reso, confermando quindi le motivazioni già espresse che si ritengono valide e circostanziate, tanto più che sono frutto di una valutazione conclusiva di un processo conoscitivo arricchito dalla conoscenza diretta dei luoghi acquisita nel corso del sopralluogo effettuato in data 28/4/2005. |