PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile, identificato di interesse culturale e testimoniale ai sensi dell’art. 73 del RE vigente, ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 apposto con apposito D.M. 4 febbraio 1955, inserito in territorio collinare in un contesto urbano residenziale caratterizzato dalla presenza di edifici di valore testimoniale attorniati da alberature rilevanti per specie e numero.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza dell’opera realizzata con i piani sovraordinati, e della ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni del Regolamento Edilizio;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
La Commissione:
- visti i caratteri antropici peculiari del luogo e l’assenza di presenze peculiari;
-valutato che l’intervento realizzato non prevede opere eccessivamente invasive quali la diversa conformazione della scala esterna e la differente cromia delle murature sottostanti, modifiche prospettiche, cambio di materiale della pavimentazione perimetrale all’edificio, modifica di una pensilina in tettoia in vetro, modifica della quota del terreno, realizzazione di una tettoia per ricovero di biciclette con struttura in acciaio e copertura lignea ed onduline avente pavimentazione in piastrelle in C.L.S. e realizzazione di pergolato in acciaio e legno con pavimentazione in autobloccanti a griglia aperta su ghiaia;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse culturale e testimoniale previsti dall'art. 73 del RE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico, con la prescrizione che il nuovo volume della scala ed i pilastrini del parapetto siano tinteggiati con le cromie del fabbricato. |