PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art.136 del D.Lgs.42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nel Territorio Urbanizzato, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito :
· della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Genarale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
· della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
· della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005.
La Commissione :
· visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
· valutato che le opere eseguite dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico ed al momento di realizzazione dell’edificio condominiale in difformità alla licenza di costruzione PG 32985/1960, consistono in modifiche al balcone, realizzazione di scala esterna, e sbancamento di terreno a servizio della unità immobiliare sita al piano rialzato e sue pertinenze site al piano seminterrato;
· considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
· per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |