PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile, identificato di interesse documentale agli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 10 Ottobre 1960, e solo in parte nell'area tutelata ai sensi dell'Art 142 lettera g) del D.Lgs. 42/04, localizzato nell’Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, nel parco pubblico di via Cavaioni, nel territorio collinare;
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento del fabbricato rurale esistente e nella realizzazione di un manufatto ad uso pozzo e cisterna, oltre alla realizzazione in epoca più recente di una coincimaia, di un serbatoio per il gas GPl e di una fontanella oltre alla realizzazione di due aree recintae per l'addestramento dei cavalli, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |