PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato due fabbricati, di cui uno identificato di interesse culturale e testimoniale (civ. 26 – edificio A) ai sensi dell’art. 73 del RE vigente, ricompresi nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del DLgs. 42/2004 apposto con apposito D.M. 4-02-1955, inserito in un contesto urbano residenziale caratterizzato dalla presenza di edifici di valore testimoniale attorniati da alberature rilevanti.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza dell’opera realizzata con i piani sovraordinati, e della ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni del Regolamento Edilizio;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
La Commissione:
- visti i caratteri culturali peculiari del luogo;
- valutato che l’intervento realizzato nell’“edificio A” negli elaborati, denominato “Villa Buini” non prevede opere eccessivamente invasive in quanto trattasi di interventi nel loro insieme relativi a modifiche estetiche sui vari prospetti quali apertura di vano porta, realizzazione di canna fumaria in laterizio intonacato, realizzazione di gradini in mattone a vista per scala esterna in aggiunta a pianerottolo, realizzazione di tettoia aperta con copertura a oltre alla modifica di lucernari e abbaini in copertura e ad altre modifiche nei prospetti consistenti nella trasformazione di finestra in porta-finestra nel prospetto Nord Ovest e realizzazione finestra delle dimensioni cm 40x40, e alle differenze di sagoma e sedime rilevate comunque contenute nella misura del 2% e realizzazione di tamponamento in muratura di vani finestra esistenti;
- valutato che l’intervento realizzato nell’”edificio B, denominato “casa del custode/portineria”, non prevede opere eccessivamente invasive in quanto trattasi di interventi nel loro insieme relativi alla realizzazione di scavo per costruzione di rampa con adiacente una serie di gradini per l’accesso all’interrato e di un muretto, oltre a modifiche ai prospetti;
- considerato che le opere realizzate, relativamente all’edificio A, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio culturale e testimoniale dell’edificio previsti dall'art. 73 del RE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
- considerato che le opere realizzate, relativamente all’edificio B, privo di interesse, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
- per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |