PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 10 novembre 1953, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le opere realizzate parte in assenza di autorizzazione paesaggistica e parte in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche PG 192974/2008, PG 192940/2008 e PG 62185/1990 e consistenti in modifiche e realizzazione di balconi ed alle forature nell’edificio condominiale, non incidono in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse documentale previsti dall'art. 57 del RUE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |