PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito Quartiere Giardino, nel territorio edificato urbanizzato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate in assenza di titolo, realizzate dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico, ma prima del 02/07/1959, consistono nella realizzazione di un volume di mc 496.04 pari a mq 213.60 ricavato nel corpo di collegamento tra i due fabbricati di via Murri 27 e 29, ad una quota posta sotto il livello stradale, accessibile mediante una rampa carrabile a cielo aperto;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
- Valutato che l’art 70 comma 5 della LR 24/2017 stabilisce che Il divieto di sanatoria stabilito dall'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |