Numero:1 | Prot. 568863/2019 | Progetti complessi interventi produttivi e tutor d'impresa |
Richiedente: | BACILIERI LIDIA |
Oggetto: | PERMESSO DI COSTRUIRE per opere da realizzare di demolizione di edificio esistente (foglio 292, mappale 521, subalterno 1) e accorpamento di volumetria a fabbricato esistente (foglio 292, mappale 36, subalterno 5) ad uso autorimessa per realizzare una cantina |
Indirizzo: | VIA DEL POZZO N. 41 / 2 INTERNO / |
Progettista: | ANGELONI CARLA |
Procedimento: | permesso di costruire LR 15/2013 |
PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta al vincolo di tutela di cui all’art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/04 lettera c) in quanto compreso nella fascia di 150 mt dalla sponda del torrente Savena, localizzato nell’Ambito di valore naturale e ambientale, nel territorio rurale in prossimità del torrente Savena, in un contesto paesaggistico ancora in parte naturale.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica consistenti in lievi modifiche prospettiche ed alla realizzazione di una finestra e di una porta nell’edificio adibito ad autorimessa pertinenziale, non incidono in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
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Numero:3 | Prot. 95044/2020 | Tutela dei beni storici e del paesaggio |
Richiedente: | SCIANNAME' FRANCESCA |
Oggetto: | PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA e contestuale ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA per opere esterne in parziale difformità al PdC P.G. 95180/2003 relativo alla sopraelevazione di edificio unifamiliare con aumento di superficie utile al piano quarto mediante utilizzo di una-tantum. Edificio ad uso residenziale. |
Indirizzo: | VIA RIVABELLA N. 12 / 2 INTERNO 0 |
Progettista: | |
Procedimento: | permesso di costruire a sanatoria LR 15/2013 |
PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito storico – quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le opere eseguite al momento della sopraelevazione dell’edificio in difformità dal permesso di costruire PG 95180/2003 consistenti nella modifica della copertura e delle facciate della unità immobiliare posta al piano quarto, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |