PARERE: | L’intervento proposto interessa un immobile, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 10 ottobre 1960, localizzato nel territorio rurale della collina, in un contesto paesaggistico che ha conservato le caratteristiche del territorio rurale caratterizzato dall’antico borgo di Monte Donato dalla Parrocchia della Beata Vergine del Carmine di Monte Donato;
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico generale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che le opere previste in variante all’autorizzazione Pg. 527265/2021 rilasciata per recupero di una torre piezometrica dismessa al fine di trasformarla in un deposito, consistenti nella demolizione e ricostruzione della parte superiore della torretta per motivi statici e realizzazione di modifiche alla sistemazione dell’area cortiliva mediante rifacimento delle recinzioni, realizzazione di scalinata non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- valutato che le ulteriori varianti proposte consistenti nella realizzazione di un pergolato in legno con sottostante pavimentazione in autobloccanti risultano sovradimensionate in relazione al volume e all'area di pertinenza a disposizione;
-valutato inoltre che le installazioni temporanee costituite da chiosco in legno e da tre pedane in legno appoggiate direttamente proprio per il loro carattere provvisorio e temporaneo non costituiscono una trasformazione rilevante sul territorio;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, fatta eccezione per il pergolato e la pavimentazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso edilizio e dei luoghi, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela;
- ritiene che i cambiamenti proposti,fatta eccezione per i pergolato e sottostante pavimentazione, non producano effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo, correttamente inserito nel contesto ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento ad esclusione della pavimentazione e del pergolato in legno in aderenza al volume esistente, che risultano sovradimensionati e poco integrati in relazione all'area di pertinenza e all'edificio di riferimento, di conseguenza non compatibili con i caratteri naturali peculiari del luogo e in contrasto con i valori paesaggistici del vincolo specifico D.M. 10 ottobre 1960.
Una eventuale riproposizione di questi elementi, oltre a ridurne le dimensioni, dovrà contenere un adeguato inserimento paesaggistico delle opere prendendo in considerazione il rapporto tra gli elementi di progetto e la chiesa adiacente, considerando l'eventuale mitigazione degli stessi con opere a verde. |