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PROTOCOLLO |
N. 331382/2018 del 04/08/2018 |
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PROCEDIMENTO |
autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 |
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STATO |
Rilasciata |
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DATA INIZIO |
04/08/2018 |
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INDIRIZZO |
VIA FRANCESCO ALBERGATI N. 9 |
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OGGETTO |
Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 per
opere di manutenzione straordinaria in edificio/unità ad uso U1a intero
edificio |
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ALTRI PROTOCOLLI |
PG N. 359889/2018 del 04/09/2018 OGGETTO: Integrazione a seguito di espressa richiesta di documentazione (pervenuta da Scrivania del Professionista il 30/08/2018)
PG N. 386052/2018 del 20/09/2018 OGGETTO: Trasmissione documentazione alla Soprintendenza per parere, via albergati 9
PG N. 416526/2018 del 11/10/2018 OGGETTO: Espressione di parere favorevole della Soprintendenza
PG N. 424998/2018 del 16/10/2018 OGGETTO: Rilascio autorizzazione paesaggistica ex post
PG N. 427408/2018 del 18/10/2018 OGGETTO: Integrazione di documentazie: ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE RIF. PG 331382/2018
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PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 11/09/2018
Motivo:
L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico – quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, di cui alle licenze di ricostruzione e sopraelevazione PG 6492/1952 e PG 37324/1954, consistenti nella sopraelevazione dell’edificio, nella realizzazione di un abbaino e di pensilina a protezione dell’ingresso principale, associato a lievi modifiche prospettiche;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE.
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
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