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 Pratica edilizia
 
     
PROTOCOLLO N. 316024/2017 del 08/09/2017
   
PROCEDIMENTO autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04
   
STATO Rilasciata
   
DATA INIZIO 08/09/2017
   
INDIRIZZO VIA SARAGOZZA N. 114 PIANO 1
   
OGGETTO Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 per diversa disposizione planimetrica con variazione di superficie di due unità abitative site al piano primo in via Saragozza n. 114, di proprietà della Sig.ra Grazie Maria Gardi
   
ALTRI PROTOCOLLI
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PARERI Commissione Integrata - seduta del 12/09/2017 Motivo: La CQAP esprime parere favorevole. L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico - quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato. Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito: - della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute; - della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto; - della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005, La Commissione: - visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche; - valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, di cui alla licenza di costruzione PG 34856/1939, consistenti in un diverso sviluppo planimetrico delle unità immobiliari, e posizione delle aperture in facciata; - considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE. Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.