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PROTOCOLLO |
N. 270325/2017 del 27/07/2017 |
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PROCEDIMENTO |
domanda accertamento compatibilità paesaggistica |
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STATO |
Rilasciata |
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DATA INIZIO |
27/07/2017 |
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INDIRIZZO |
VIA CASTIGLIONE N. 156 |
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OGGETTO |
Domanda di ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA per opere eseguite in
difformità dalla pratica P.G. 147724/2013, e P.G. 222285/2011 consistenti in
modifiche interne ed esterne |
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ALTRI PROTOCOLLI |
PG N. 275425/2017 del 01/08/2017 OGGETTO: Richiesta di sospensione procedimento autorizzazione paesaggistica per via Castiglione 156
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PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 10/10/2017
Motivo:
L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 che afferisce il DM 27 agosto 1954, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffuso misto, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico ancora in parte naturale, caratterizzato da edifici di grande pregio architettonico.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che le difformità, consistenti nella mancata realizzazione di opere precedentemente autorizzate con autorizzazione paesaggistica Pg. 222285/2011, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che la non realizzazione delle opere, ha garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse documentale previsti dall'art. 57 del RUE, e non ha causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
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