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PROTOCOLLO |
N. 101025/2017 del 20/03/2017 |
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PROCEDIMENTO |
domanda accertamento compatibilità paesaggistica |
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STATO |
Rilasciata |
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DATA INIZIO |
20/03/2017 |
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INDIRIZZO |
VIA DELLE ROSE N. 36 |
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OGGETTO |
Domanda di ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA per opere eseguite in
difformità dalla Licenza P.G. 12237/1970, consistenti nella realizzazione di un
balcone e di un pergolato situato sulla terrazza legittima. |
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ALTRI PROTOCOLLI |
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PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 06/06/2017
Motivo:
L’intervento realizzato ha interessato un immobile, identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito storico, quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità consistenti nella realizzazione sul fronte sud di una balcone e di un pergolato in legno su di un terrazzo esistente, nell'unità abitativa posta al piano terzo dell'edificio residenziale, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse documentale previsti dall'art. 57 del RUE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
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