PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 31/01/2017
Motivo:
L’intervento proposto interessa un immobile, identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico, quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti gli studi e la documentazione finalizzata all’intervento redatta dal progettista;
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che l’intervento per la mancata realizzazione di una apertura nell'edificio esistente, la modifica del giardino pertinenziale mediante l'esecuzione di modeste varianti alle scale esterne ed alla zona piscina la mancata realizzazione di della rampa di collegamento tra l'area antistante l'abitazione e la zona piscina e dell'ascensore di collegamento con l'autorimessa interrata in variante all'autorizzazione paesaggistica Pg. 400299/2015, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, garantisce la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dal RUE e permette di valutare e considerare che l’intervento proposto non altera i caratteri fondamentali del complesso edilizio e dei luoghi, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela;
- ritiene che i cambiamenti proposti non producano effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo correttamente inserito nel contesto pedecollinare e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare. |