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 Pratica edilizia
 
     
PROTOCOLLO N. 410971/2016 del 10/12/2016
   
PROCEDIMENTO autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04
   
STATO Rilasciata
   
DATA INIZIO 10/12/2016
   
INDIRIZZO VIA MALTA N. 2
   
OGGETTO Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 per opere relative a difformità di sagoma, volume e composizione dei prospetti, in intero edificio ad uso residenziale
   
ALTRI PROTOCOLLI
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PG N. 8075/2017 del 11/01/2017
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PARERI Commissione Integrata - seduta del 14/02/2017 Motivo: L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito nell’Ambito storico - quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato. Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito: - della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute; - della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto; - della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005, La Commissione: - visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche; - valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, consistenti in lievi modifiche alla volumetria e modifiche prospettiche alle facciate dell'edificio residenziale, oltre a una diversa sistemazione dell'area cortiliva di pertinenza, inerente le parti comuni condominiali e n. 6 unità abitative, non incidono in maniera invasiva sul contesto esistente; - considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento. Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.