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 Pratica edilizia
 
     
PROTOCOLLO N. 32087/2014 del 04/02/2014
   
PROCEDIMENTO domanda accertamento compatibilità paesaggistica
   
STATO Rilasciata
   
DATA INIZIO 04/02/2014
   
INDIRIZZO VIALE ANTONIO ALDINI N. 138
   
OGGETTO Domanda di accertamento compatibilità paesaggistica per mancata realizzazione di terrazza in falda
   
ALTRI PROTOCOLLI
PG N. 120375/2014 del 24/04/2014
OGGETTO: Comunicazione di accertamento di compatibilità paesaggistica e ordinanza pagamento sanzione pecuniaria


PG N. 207649/2014 del 16/07/2014
OGGETTO: Comunicazione alla Procura della Repubblica di conclusione procedimento di accertamento di compatibilità


PG N. 207654/2014 del 16/07/2014
OGGETTO: Rilascio accertamento compatibilità paesaggistica

   
PARERI Commissione Integrata - seduta del 18/02/2014 Motivo:

L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con DM. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito storico, quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato. Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito: - della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute; - della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto; - della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005, La Commissione: - visti i caratteri del luogo e l’assenza di qualità panoramiche; - valutato che le difformità consistenti nella per mancata realizzazione di terrazza in falda, non incidono in maniera invasiva sul contesto esistente; - considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.