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PROTOCOLLO |
N. 314022/2013 del 06/12/2013 |
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PROCEDIMENTO |
domanda accertamento compatibilità paesaggistica |
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STATO |
Rilasciata |
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DATA INIZIO |
06/12/2013 |
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INDIRIZZO |
VIA DI CASAGLIA N. 48 |
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OGGETTO |
Domanda di accertamento compatibilità paesaggistica per opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica sui prospetti nell'edificio principale e nell'area cortiliva, oltre alla realizzazione di un barbecue in muratura e due pergolati in legno |
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ALTRI PROTOCOLLI |
PG N. 120254/2014 del 24/04/2014 OGGETTO: COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.10 BIS DELLA L.241/90, DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO
PG N. 17611/2015 del 22/01/2015 OGGETTO: espressione di parere Sorpintendenza
PG N. 28555/2015 del 03/02/2015 OGGETTO: Comunicazione di accertamento di compatibilità paesaggistica e ordinanza pagamento sanzione pecuniaria
PG N. 172831/2015 del 08/06/2015 OGGETTO: Rilascio accertamento compatibilità paesaggistica
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PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 04/02/2014
Motivo:
Vista la domanda di autorizzazione paesaggistica nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, nel territorio collinare;
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- ritiene che le opere realizzate siano non compatibili con i caratteri naturali peculiari del luogo e non coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità architettonica, in quanto si pongono in maniera dissonante nel territorio oggetto di protezione, caratterizzato dalla presenza di bellezze panoramiche e suggestivi belvedere;
- La commissione ritiente inoltre di esprimere parere favorevole al rivestimento delle facciate dell’edificio e al comignolo, in quanto gli stessi non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento.
Commissione Integrata - seduta del 18/02/2014
Motivo:
Vista la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, nel territorio collinare;
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- ritiene che le opere realizzate siano non compatibili con i caratteri naturali peculiari del luogo e non coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità architettonica, in quanto si pongono in maniera dissonante nel territorio oggetto di protezione, caratterizzato dalla presenza di bellezze panoramiche e suggestivi belvedere;
- La commissione ritiente inoltre di esprimere parere favorevole al rivestimento delle facciate dell’edificio e al comignolo, in quanto gli stessi non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento.
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