PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 02/02/2010
Motivo:
La richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria proposta, interessa un immobile ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito Decreto ministeriale in data 4 febbraio 1955, inserito in territorio pedecollinare in un contesto urbano/residenziale che vede la presenza di edifici di varia tipologia, edificati in un arco temporale compreso fra la fine dell’800 e gli anni ’50 del secolo scorso.
La Commissione:
- preso atto della coerenza con i piani sovraordinati, in particolare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP, e della ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni del Piano Strutturale Comunale - PSC e del Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica contiene le valutazioni previste dall’art. 146, del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- visti i caratteri antropici peculiari del luogo e la assenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che le opere per le quali viene richiesta l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, consistono in volumi emergenti dalla copertura piana, eseguiti al momento della costruzione dell’edificio e in difformità dalla licenza edilizia PGn.37092/1956, considerato il tempo trascorso, la funzionalità di detti volumi tecnici alle parti comuni dell’organismo edilizio e che gli stessi non sono visibili dalla pubblica via, si ritiene possibile l’applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino;
- considerato che il sito presenta capacità per accogliere i cambiamenti proposti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi e che i volumi realizzati sulla copertura piana non alterano i caratteri fondamentali dell’edificio in oggetto;
- ritiene l’opera realizzata compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e congrua con i criteri d’intervento sull’immobile. |