PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 29/09/2009
Motivo:
Vista la domanda di richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino (art.34 DPR 380/01) dell’opera abusiva realizzata la Commissione ritiene che:
- l’intervento proposto che interessa un immobile ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M04/02/1955 inserito in territorio pedecollinare in un contesto urbano residenziale che vede la presenza anche di edifici di interesse storico/documentale, attorniati da alberature e giardini privati.
- preso atto della impossibilità di rimuovere il volume tecnico realizzato pena la chiusura di un impianto sportivo di grande rilevanza cittadina;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati rappresentanti lo stato di fatto e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari per esprimere la valutazione richiesta;
- visti i caratteri antropici peculiari del luogo e l’assenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che l’intervento realizzato per il quale viene richiesta l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, consistente in un volume tecnico posto sulla gradinata prospiciente la piscina scoperta, realizzato nel 1988, contenente impianti tecnologici al servizio del complesso sportivo dello “Sterlino”, trattandosi di un impianto sportivo di grandi dimensioni articolato su vari corpi di fabbrica, collocato in zona urbana ad alta densità edilizia, viene ritenuto compatibile con il contesto circostante e quindi si concorda sull’applicabilità della sanzione richiesta;
- considerato che i cambiamenti realizzati sono stati accolti dal sito , senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi per l’uso di materiali consoni con le preesistenze, e che l’intervento realizzato non ha alterato i caratteri fondamentali del complesso sportivo in oggetto);
- ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |