PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 30/06/2009
Motivo:
La CQAP esprime parere favorevole all'applicazione della sanzione pecuniaria.
Commissione Integrata - seduta del 13/10/2009
Motivo:
Vista la domanda di applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino _art.34 DPR. N.380/2001-, vista la documentazione prodotta relativa all’opera realizzata la Commissione ritiene che:
L’intervento proposto che interessa un immobile ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 04/02/1955, inserito in territorio pedecollinare in un contesto urbano residenziale fortemente edificato collocato a sud della via MURRI, caratterizzato dalla presenza di edifici anche di interesse documentale, attorniati da giardini privati.
- vista la documentazione presentata, gli elaborati rappresentanti lo stato di fatto e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica contiene le valutazioni previste dall’art. 146, del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- visti i caratteri antropici peculiari del luogo e l’assenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che l’intervento in parola consiste in una modesta modifica volumetrica realizzata al momento dell’edificazione dell’edificio, avvenuta nella prima parte degli anni ’50 del secolo scorso e in difformità dalla licenza edilizia Put.n.17761/V/1953, per la quale è stata richiesta l’applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, in quanto è stato dimostrato che l’eventuale demolizione del volume abusivo comporterebbe nocumento alle porzioni di edificio legittime;
- considerato che i cambiamenti realizzati sono stati accolti dal sito , senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi per l’uso di colori e materiali consoni con le preesistenze, e che l’intervento realizzato non altera i caratteri fondamentali dell’edificio in oggetto;
- ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e riconosce l’applicabilità della sanzione pecuniaria richiesta, per i motivi sopra addotti. |