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 Pratica edilizia
 
     
PROTOCOLLO N. 116639/2009 del 13/05/2009
   
PROCEDIMENTO richiesta
   
STATO Verbale concluso Opere prescritte
   
DATA INIZIO 13/05/2009
   
INDIRIZZO VIA MASSIMILIANO ANGELELLI N. 17 piano 2
   
OGGETTO richiesta di applicaz. di sanzione pecuniaria
   
ALTRI PROTOCOLLI
PG N. 61798/2010 del 09/03/2010
OGGETTO: ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA EX ART 37 DPR 380\2001 E DELLA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART 167 E 181 DLGS 42/2004 NEI CONFRONTI DI ROSANNA TARTARINI

   
PARERI Commissione Integrata - seduta del 30/06/2009 Motivo: La CQAP esprime parere favorevole all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Commissione Integrata - seduta del 13/10/2009 Motivo: Vista la domanda di applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino _art.34 DPR. N.380/2001-, vista la documentazione prodotta relativa all’opera realizzata la Commissione ritiene che: L’intervento proposto che interessa un immobile ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 04/02/1955, inserito in territorio pedecollinare in un contesto urbano residenziale fortemente edificato collocato a sud della via MURRI, caratterizzato dalla presenza di edifici anche di interesse documentale, attorniati da giardini privati. - vista la documentazione presentata, gli elaborati rappresentanti lo stato di fatto e la relazione paesaggistica; - valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica contiene le valutazioni previste dall’art. 146, del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio; - visti i caratteri antropici peculiari del luogo e l’assenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato; - valutato che l’intervento in parola consiste in una modesta modifica volumetrica realizzata al momento dell’edificazione dell’edificio, avvenuta nella prima parte degli anni ’50 del secolo scorso e in difformità dalla licenza edilizia Put.n.17761/V/1953, per la quale è stata richiesta l’applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, in quanto è stato dimostrato che l’eventuale demolizione del volume abusivo comporterebbe nocumento alle porzioni di edificio legittime; - considerato che i cambiamenti realizzati sono stati accolti dal sito , senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi per l’uso di colori e materiali consoni con le preesistenze, e che l’intervento realizzato non altera i caratteri fondamentali dell’edificio in oggetto; - ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e riconosce l’applicabilità della sanzione pecuniaria richiesta, per i motivi sopra addotti.