Numero:1Prot. 421549/2021Documento N. 421549/2021Tutela dei beni storici e del paesaggio
Richiedente:SCAPELLATO VALERIA
Oggetto:RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA ai sensi del DPR 380/01 E DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA per opere realizzate in difformità dal
permesso di costruire PG 101377/2004 del 13/05/2004 per Ampliamento Una Tantum
consistenti in aumento di superfici e volume e variazioni prospettiche in
U.I./edificio ad uso residenziale Piano 3/4 Interno 3
Indirizzo:VIA ALESSANDRO FLEMING N. 11 INTERNO 3 PIANO 3-4
Progettista:
Procedimento:richiesta applicazione sanzione pecuniaria
PARERE:L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato all’interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito :
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Generale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le opere eseguite dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico ed in difformità al permesso di costruire PG 101377/2004, consistenti nell’ampliamento in sopraelevazione dell’edificio residenziale con realizzazione di due abbaini, modifiche alle dimensioni e realizzazione di finestre associato a lievi modifiche prospettiche a servizio della unità immobiliare sita al piano terzo e quarto, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.
Numero:2Prot. 812773/2022Documento N. 812773/2022Tutela dei beni storici e del paesaggio
Richiedente:SGRIGNOLI ALESSANDRO
Oggetto:S.C.I.A. DIFFERITA per opere da realizzare di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
RECUPERO DI SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI, IN UN FABBRICATO INDIPENDENTE
RESIDENZIALE SITO IN VIA MURRI 33
Indirizzo:VIA AUGUSTO MURRI N. 33 INTERNO 0
Progettista:CENTURELLI MASSIMO
Procedimento:SCIA differita LR 15/2013
PARERE:La Commissione esprime parere contrario ribadendo quanto precedentemente espresso in data 08/09/2022 all'interno del PG 490473/2022.
Una nuova soluzione progettuale dovrà prevedere il mantenimento dell'apparato decorativo, quale elemento di pregio e caratterizzante la facciata dell'edificio, nella sua posizione attuale, senza rimozione e riproposizione.
Numero:3Prot. 813128/2022Documento N. 813128/2022Tutela dei beni storici e del paesaggio
Richiedente:ba.co. srl
Oggetto:PERMESSO DI COSTRUIRE - NON RESIDENZIALE per opere da realizzare di costruzione
di un parco avventura come da P.G. n. 172869/2022 dell'11/04/2022 "affidamento
in concessione dell'intervento di realizzazione e gestione, in finanza di
progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016,
di un parco Avventura presso Parco Cavaioni di Bologna per un periodo di anni
venti a favore dell'operatore economico "BACO Srl"
Indirizzo:PARCO CAVAIONI INTERNO 0 (Civico da definire)
Progettista:COLI GIORGIA
Procedimento:permesso di costruire LR 15/2013 - non residenziale
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto D.M. 10 ottobre 1960 ed all’Art 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto ricompresa nelle Aree Forestali – Boschi, come risulta dalla Carta Unica del territorio del PUG vigente, localizzato nel Territorio Rurale nel territorio collinare all’interno del parco pubblico di via Cavaioni, in un contesto naturale, caratterizzato da singoli edifici per lo più di carattere storico architettonico e documentale con ampi parchi boscati.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Genarale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005.
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che l’intervento per la realizzazione di un parco avventura con percorsi acrobatici forestali da realizzarsi presso il parco Cavaioni oltre all’installazione temporanea di tre bagni chimici e di un fabbricato in legno ad uso biglietteria, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente proprio per la sua natura di temporaneità e reversibilità;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri naturali dei luoghi;
- ritiene che i cambiamenti proposti non producano effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo, correttamente inserito nel contesto ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, esprime parere favorevole all'intervento.
Numero:4Prot. 821839/2022Documento N. 821839/2022Tutela dei beni storici e del paesaggio
Richiedente:PASQUINI ANNALISA
Oggetto:Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 per
lievi modifiche alla sagoma planivolumetrica in edificio ad uso abitativo
Indirizzo:VIALE DEL RISORGIMENTO N. 31 / 2
Progettista:
Procedimento:autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04
PARERE:L’intervento realizzato ha interessato un, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.lgs. 42/2004 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato all’interno del perimetro della Città storica – quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, consistenti nella lieve difformità della configurazione planivolumetrica dell’edificio oltre a modifiche prospettiche;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
- per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.