Numero:1 | Prot. 391998/2023 | Tutela dei beni storici e del paesaggio |
Richiedente: | DI LALLO SERGIO |
Oggetto: | C.I.L.A. A SANATORIA SENZA OPERE (art. 16 bis e 19 bis, L.R. 23/2004 e
ss.mm.ii.) per sanare delle difformità nelle unità immobiliari ad uso
residenziale, cantina ed autorimessa, site in Via di San Luca, 9/2 40135
Bologna (BO); abitazione posta al piano terra e primo, cantina e autorimessa
poste al piano terra |
Indirizzo: | VIA DI SAN LUCA N. 9 / 2 INTERNO 1 PIANO T-1 |
Progettista: | |
Procedimento: | CILA a sanatoria |
PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art.136 del D.Lgs.42/2004 apposto con apposito DM 10 novembre 1953, inserito in territorio pedecollinare in un contesto urbano residenziale caratterizzato dalla presenza del portico della Basilica di San Luca.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza dell’opera realizzata con i piani sovraordinati, e della ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni del Regolamento Edilizio;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
La Commissione:
- visti i caratteri antropici, simbolici e storici/culturali peculiari del luogo e le qualità sceniche/panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che l’intervento realizzato non risulta essere un’opera eccessivamente invasiva;
- considerato che l’opera realizzata non ha causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
- per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |