COMUNE DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'
SETTORE URBANISTICA

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

del 14/09/2010

Il presente verbale è redatto e firmato ai sensi dell’art. 80 – Parte 4 - Titolo l - del Regolamento Urbanistico Edilizio.

Quando non diversamente specificato, i pareri della Commissione si intendono all’unanimità.

Il Presidente constata la validità della riunione per l’intervento della maggioranza dei componenti della COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO così come stabilito dal precitato art. 80 del Regolamento Urbanistico Edilizio, dichiara aperta la seduta.
INTERVENTI IN ZONA DI BELLEZZE NATURALI
Numero:1Prot. 172598/2010Documento N. 172598/2010Gruppo Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:Pieri Fabio
Oggetto:Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'apertura di una finestra per aerazione del vano scale
Indirizzo:VIA TOSCANA N. 233 / 2
Progettista:Pieri Fabio
Procedimento:Art. 151
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 10 OTTOBRE 1960, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto – S.Ruffillo, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico fortemente antropizzato, posto lungo la Via Toscana quasi al confine con il Comune di Pianoro.
La Commissione:
- preso atto della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica è coerente con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
- visti i caratteri antropici, del luogo e la assenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che l’intervento previsto in progetto non prevede interventi eccessivamente invasivi in quanto trattasi dell’ apertura di una nuova finestra uguale a quella già presente al piano soprastante, rendendo più omogeneo il prospetto;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso residenziale esistente, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela.
- pertanto, i cambiamenti proposti non producono effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento.
Numero:2Prot. 173773/2010Documento N. 173773/2010Gruppo Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:ANGELINI GIULIANA
Oggetto:Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di balcone e collegamento al lastrico solare di proprietà esclusiva, realizzazione di pergolato ligneo, trasformazione di finestrra in porta-finestra, oltre alla realizzazione di scala esterna per l'accesso dall'area cortiliva di pertinenza dell'edificio residenziale
Indirizzo:VIA ALFONSO CORRADI N. 13
Progettista:BRESSAN GIULIANO
Procedimento:Art. 151
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, nel territorio pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
La Commissione:
- preso atto della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica è coerente con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
- visti i caratteri antropici del luogo e la assenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che l’intervento per la realizzazione di balcone e collegamento al lastrico solare di proprietà esclusiva, realizzazione di pergolato ligneo, trasformazione di finestra in porta-finestra, oltre alla realizzazione di scala esterna per l'accesso dall'area cortiliva di pertinenza dell'edificio residenziale, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso esistente, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela.
- pertanto, i cambiamenti proposti non producono effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento, vista la nuova soluzione progettuale integrata in data 10/09/2010 P.G. 218527/10 .
Numero:3Prot. 209679/2010Documento N. 209679/2010Gruppo Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:silei cristiano
Oggetto:Richiesta di autorizzazione paesaggistica per modifiche alle facciate, alla copertura ed all'area di pertinenza dell'edificio di interesse documentale oltre ad opere interne, in variante all'Autorizzazione paesaggistica P.G. 280595/2009
Indirizzo:VIA BELLOMBRA N. 6 / 2
Progettista:IASCONE ANTONIO
Procedimento:Art. 151
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito storico, quartiere giardino, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
La Commissione:
- preso atto della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica è coerente con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di qualità panoramiche;
- valutato che l’intervento per la realizzazione di modifiche alle facciate, alla copertura ed all'area di pertinenza dell'edificio residenziale, in variante all'Autorizzazione paesaggistica P.G. 280595/2009, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso edilizio esistente e dei luoghi, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela.
- pertanto, i cambiamenti proposti non producono effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto paesaggistico pedecollinare e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento.
Numero:4Prot. 213443/2010Documento N. 213443/2010Gruppo Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente:CASALOGIC SRL
Oggetto:Richiesta di autorizzazione paesaggistica per variante alle opere di urbanizzazione del complesso immobiliare di via Caduti di Casteldebole nelle aree oggetto di realizzazione e cessione parcheggio pubblico e verde pubblico in variante alle Autorizzazioni paesaggistiche P.G. 33464/05 e P.G. 196375/09 e all'Accertamento di compatibilità paesaggistica P.G. 96733/07
Indirizzo:VIA CADUTI DI CASTELDEBOLE N. 77 -79-81-83-85-87-89
Progettista:CORTELLUCCI ANGELO
Procedimento:Art. 151
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/04, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, in un lembo di territorio nel tratto adiacente al parco del Fiume Reno, in un contesto paesaggistico periurbano.
La Commissione:
- preso atto della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica è coerente con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
- visti i caratteri del luogo di appartenenza al sistema fluviale, che rappresentano un “elemento” fondamentale quale valore paesistico e naturalistico riconoscibile;
- valutato che l’intervento, in variante alle opere di urbanizzazione del complesso immobiliare di via Caduti di Casteldebole nelle aree oggetto di realizzazione e cessione parcheggio pubblico e verde pubblico in variante alle Autorizzazioni paesaggistiche P.G. 33464/05 e P.G. 196375/09 e all'Accertamento di compatibilità paesaggistica P.G. 96733/07, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali del complesso residenziale esistente, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela.
- pertanto, i cambiamenti proposti non producono effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento.
Numero:5Prot. 215673/2010Documento N. 215673/2010Gruppo Ufficio Tutela del Paesaggio
Richiedente: LILLA TROLLEN S.S
Oggetto:Richiesta di autorizzazione paesaggistica per opere di ristrutturazione edilizia per demolizione fabbricato accessorio e ricostruzione di civile abitazione oltre ad opere esterne nell'area cortiliva di pertinenza per la realizzazione di n. 4 posti auto.
Indirizzo:VIA DI MONTE DONATO N. 8
Progettista:FREGNA ROBERTO
Procedimento:Art. 151
PARERE:L’intervento proposto interessa un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con apposito D.M. 10 ottobre 1960, localizzato nell’Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, nel territorio collinare urbano, in un contesto paesaggistico che ha conservato le componenti caratteristiche del territorio rurale;
La Commissione:
- preso atto della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- vista la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica;
- valutata la congruenza di quest'ultima rispetto all’intervento richiesto, e verificato che dall’esame istruttorio della pratica la detta relazione paesaggistica è coerente con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
- visti i caratteri naturali, del luogo e la presenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull’intervento dall’intorno anche allargato;
- valutato che l’intervento per la demolizione di un fabbricato accessorio e ricostruzione di civile abitazione oltre ad opere esterne nell'area cortiliva di pertinenza per la realizzazione di n. 4 posti auto con pavimentazione in lastre di pietra arenaria, non incide in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che il processo progettuale seguito nell’elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l’intervento proposto per le scelte compiute rispetto all’utilizzo delle forme e dei materiali non altera i caratteri fondamentali complesso edilizio esistente e dei luoghi, scelte che la Commissione valuta correttamente in relazione al vincolo di tutela.
- pertanto, i cambiamenti proposti non producono effetti di modificazione o alterazione sullo stato del contesto paesaggistico e dell’area. L’intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto paesaggistico collinare e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo collinare.
Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento.
La CQAP invita il progettista ad approfondire la tipologia del parapetto facendo in particolare attenzione alla sua scalabilità.
Numero:6Prot. 185241/2010Documento N. 185241/2010Gruppo Pinto
Richiedente:VALENCIA IMMOBILIARE SRL
Oggetto:valutazione preventiva per demolizione e ricostruzione di edificio di interesse documentale con realizzazione di piano interrato nell'area di sedime ed all'interno del lotto virtuale
Indirizzo:VIA DI CASAGLIA N. 50
Progettista:MURATORI STEFANO
Procedimento:valutazione preventiva
PARERE:Sentito l'arch. Muratori, la CQAP sulla base della documentazione già presentata, ritiene che l'edificio presenti qualità e caratteristiche tali da mantenere il suo pregio storico e in particolare testimoniale dei caratteri del paesaggio in cui è inserito. Questo non esclude, sempre dalla documentazione presentata, che invece alcune parti abbiano perduto il valore di pregio storico.
Numero:7Prot. 192755/2010Documento N. 192755/2010Gruppo 2
Richiedente:BASCHIERI ENIO
Oggetto:preparere per ristrutturazione edificio interna ed esterna
Indirizzo:VIA BELLINZONA N. 8 - 10
Progettista:BASCHIERI ENIO
Procedimento:preparere
PARERE:La CQAP, esaminata la documentazione integrativa, ricorda che ai sensi dell'art. 57, c. 3, del RUE, il progettista è tenuto a dimostrare per le parti interessate dall'intervento la mancanza del pregio storico-culturale o testimoniale che non riguarda le sole caratteristiche qualitative o di particolare pregio ma pure il valore testimoniale del manufatto in sè stesso anche indipendentemente dal suo "valore" storico-culturale.
Pertanto la CQAP ritiene che l'integrazione presentata non dimostri quest'ultimo aspetto e sulla base di questa documentazione e dei dettati dell'art. 57, non ritiene l'intervento ammissibile in quanto modifica una parte che, come detto, mantiene comunque il suo valore testimoniale.
A tutto questo, ad ulteriore dimostrazione dell'importanza dell'oggetto, va segnalato pure che l'edificio era precedentemente classificato come cat. 2a.