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COMUNE DI BOLOGNA
AREA QUALITA’ URBANA
SETTORE TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
EDILIZIA
Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna



VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI L. 122/89 PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI AUTORIMESSE PRIVATE PERTINENZIALI SU AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2004


Convocati:

Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Città di Bologna
Dott.ssa Cornelio Caterina Soprintendenza Archeologica
Dott.ssa Maria Luisa Mutschlechner Soprintendenza Beni Ambientali
Ing. Paolo Ferrecchi Mobilità Urbana
Ing. Attilio Diani Ingegneria civile e Infrastrutture
Ing. Fabrizio Zonca Unità Strade
Dott. Roberto Diolati Studi ed Interventi sul Verde
Arch. Roberto Scannavini Studi ed Interventi Storico Monumentali
Dott. Andrea Minghetti Qualità Ambientale
P.E. Enzo Aldrovandi Edilizia


La seduta inizia alle ore 9,15.

La Dott.ssa Cornelio, in qualità di rappresentante della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta e, pertanto, si è proceduto a farLe visionare anticipatamente il materiale delle pratiche all’ordine del giorno; la stessa ha così potuto esprimere parere con nota del 30/04/2004 Prot. n. 5681 – pervenuta a mezzo fax – e che si allega in atti.

Presenti:
Geom. Walter Benincasa in qualità di rappresentante dell’Azienda U.S.L. Città di Bologna, Dott. Fabio Cerino in qualità di rappresentante del Settore Mobilità Urbana, Dott. Ulrico Tomba in qualità di rappresentante dell’Unità Interventi sul Verde, Arch. Bruno Piccolo in qualità di rappresentante dell’U.I. Qualità Ambientale, il P.E. Aldrovandi in qualità di Responsabile dell’U.I. Edilizia e il Geom. Giancarlo Pinto.
Assistono in qualità di verbalizzanti la Signora Leana Poli e Ninfa Fulgidi.


Sono altresì presenti in qualità di relatori dei vari progetti i sottoelencati tecnici istruttori, dipendenti di questa Unità Intermedia: Geom. Giuseppe Righi, Geom. Massimo Molinari e Geom. Antonietta Di Salvo.

P.G. N. 132585/2003 – VIA MEZZACOSTA N. 4 - (posti auto n. 8 al piano interrato e n. 10 posti auto a raso) Permesso di costruire

“L’intervento prevede la realizzazione di una autorimessa su lotto autonomo per n. 8 posti auto all’interrato e n. 10 posti auto sull’area sovrastante e apertura di passo carraio.
L’intervento risulta in contrasto con l’art. 112 delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio relativamente alle aree di pertinenza di un cipresso avente diametro di cm. 50 e di un cedro del diametro di cm. 108, che vengono interessate da pavimentazioni non permeabili e muretti di recinzione e comportano scavi con profondità maggiore di cm. 15, senza garantire il mantenimento di un cercine di terreno nudo, circostante il tronco, di superficie non inferiore a mq. 10 per il cipresso e mq. 15 per il cedro.
Il lotto risulta privo di edificio esistente e quindi privo di capacità edificatoria, pertanto, l’intervento è in contrasto anche con l’art. 57 “zona di rispetto ambientale” delle N.d.A. del PRG, dove viene prescritto che l’utilizzo fondiario di progetto deve essere uguale all’utilizzo fondiario esistente (uf = ufe).
Non è stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità.

Il settore Mobilità esprime parere favorevole con la prescrizione che il nuovo cancello e il cancello esistente siano posizionati arretrati di mt. 5 come previsto dal Regolamento Viario. Per quanto concerne l’intervento esprime parere favorevole.

La Soprintendenza Archeologica con lettera del 30/04/2004 Prot. n. 5681, esprime il nulla osta di competenza e ritiene necessario assoggettare le opere di scavo al controllo in corso d’opera delle attività.

L’Unità Ambientale con lettera del 30/04/2004 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni relative alla fase di cantierizzazione che di seguito si elencano:
1. Si dovrà comunicare, all’inizio dei lavori, il sito di destinazione finale del terreno di scavo.
2. Si segnala che, qualora il terreno di scavo sia costituito da rifiuto, non dovrà essere destinato allo smaltimento all’interno di invasi di cava ma, se le volumetrie e la tipologia lo permettono, dovrà essere selezionato in sito e avviato al recupero in impianto di trattamento autorizzato.
3. Qualora si intercettino tratti di rete fognaria, occorre provvedere a rimuovere il terreno circostante e destinarlo a idoneo smaltimento in modo separato rispetto alla parte restante del terreno. In caso invece si ritrovino cisterne interrate, per la rimozione occorre provvedere a seguire le procedure determinate con Delibera Giunta Regionale 1562/03, allegato A.
4. Al fine di limitare disagi per la cittadinanza, si prescrive che i mezzi adibiti al trasporto di terreno siano coperti da apposito telone, al fine di evitare fuoriuscite involontarie di materiale e il diffondersi delle polveri.
5. I mezzi adibiti al conferimento del materiale in cava dovranno essere identificabili con un cartello indicante il sito di provenienza e quello di destinazione. Tale cartello potrà essere disposto lateralmente al mezzo.
6. Dovrà inoltre essere assicurata un’adeguata pulizia delle viabilità utilizzate; qualora dovessero verificarsi ammaloramenti della sede stradale interessata dal cantiere e dal transito dei mezzi a questo afferenti, si dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria della rete ammalorata, in accordo con il Settore Manutenzione del Comune di Bologna.

L’U.I. Interventi sul Verde, previo sopralluogo effettuato in data 28 aprile 2004, esprime parere favorevole con la prescrizione che la pavimentazione di accesso alla rampa sia realizzata con autobloccante forato.

L’Azienda USL Città di Bologna con lettera del 15/04/2004 Prot. N. 25809/04 ha espresso parere favorevole a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al D.M. 01/2/86.
La Conferenza dei Servizi, quindi, esprime parere favorevole.





P.G. N. 185297/03 – VIA DI BARBIANO N. 3 - (posti auto n. 8 e n. 6 per motocicli all’interrato) richiesta di deroga.

L’intervento prevede la realizzazione di un’autorimessa interrata per n. 8 posti auto e n. 6 motocicli con accesso al piano di campagna.
Viene richiesta deroga ai sensi della L. 122/89 in quanto l’art. 36 delle Norme di Attuazione ora vigenti (14/04/2004) consentono, nella zona CVT, unicamente, come metodologia d’intervento, la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, escludendo quindi l’intervento diretto, mentre gli usi consentiti sono esclusivamente quelli relativi alle “attrezzature per lo sport scoperte per il verde e le ordinarie coltivazioni agricole”.
Non è stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità e dovrà essere presentato atto unilaterale d’obbligo al momento della presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Il Settore Mobilità rileva un problema connesso all’accessibilità e chiede che sia trovata una soluzione unica integrata con l’attuale accesso sulla strada e una sistemazione sulla strada unitaria.

La Soprintendenza Archeologica con lettera del 30/04/2004 Prot. n. 5681, chiede che i committenti dei lavori comunichino con congruo preavviso – che potrà così predisporre eventuali controlli in corso d’opera - la data d’inizio degli stessi.

L’Unità Ambientale chiede che nella richiesta del permesso di costruire siano rispettati gli aspetti geologici.

L’U.I. Interventi sul Verde, previo sopralluogo effettuato in data 28 aprile 2004, esprime parere favorevole.

L’Azienda USL Città di Bologna con lettera del 15/04/2004 Prot. N. 25809/04 ha espresso parere favorevole a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al D.M. 01/02/86 con particolare riguardo all’areazione naturale, inoltre, il fognolo all’interno dell’autorimessa dovrà essere collegato con la rete delle acque nere, da immettere in fognatura comunale.


La Conferenza dei Servizi, quindi, si riserva di esprimere parere definitivo a fronte della presentazione di una nuova soluzione come sopra precisato.





P.G. N. 216985/03 – VIA CASTIGLIONE N. 54 - (posti auto n. 1 al piano terra) Richiesta di deroga

L’intervento prevede la trasformazione di un vano ad uso commerciale in autorimessa per un posto auto, al piano terra di edificio classificato di cat.. 2a nel centro storico.
Viene richiesta deroga ai sensi della L. 122/89 in quanto l’intervento è in contrasto con l’ultimo comma del punto 3 delle “Disposizioni Generali” art. 50 delle Norme di Attuazione vigenti (14/04/04) poiché in tutto il centro storico, per i locali al piano terra che si affacciano su parti porticate, non è consentita la loro destinazione ad autorimessa; inoltre è in contrasto con il punto “Tutela, valorizzazione e sviluppo delle attività commerciali ……” in quanto trattandosi di locale prospiciente un fronte stradale ricompreso in un tratto tratteggiato nell’allegato A, la trasformazione verso un uso non tutelato è consentito solo se al momento della richiesta lo stesso era inutilizzato da almeno 3 anni.

Non è stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità

Il Settore Mobilità, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del 29/04/2004, “parere contrario in quanto la soluzione proposta non presenta caratteristiche di specificità tali da giustificare la richiesta di deroga” rileva un problema di allineamento tra l’occhio del portico e l’accesso all’autorimessa che non permette un uso agevole e presenta elementi di pericolosità per l’automezzo.

La Soprintendenza Archeologica con lettera del 30/04/2004 Prot. n. 5681, chiede che i committenti dei lavori comunichino con congruo preavviso – che potrà così predisporre eventuali controlli in corso d’opera - la data d’inizio degli stessi.

L’Unità Ambientale non rileva elementi di carattere ambientale.

L’Azienda USL Città di Bologna con lettera del 15/04/2004 Prot. N. 25809/04 ha espresso parere favorevole a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al D.M. 01/2/86, con particolare riguardo all’areazione naturale, inoltre dovrà essere previsto il fognolo all’interno dell’autorimessa collegato con la rete delle acque nere, da immettere in fognatura comunale.



La Conferenza esprime parere contrario.





Alle ore 10,10 entra l’Arch. Maria Luisa Mutschlechner la quale fornisce delega del Soprintendente a partecipare alla Conferenza e precisa subito che è stata anche delegata a riportare una osservazione di carattere generale e quindi non esprimerà parere sulle singole richieste di deroga.

Nello specifico precisa che la Soprintendenza ritiene necessario disporre, preventivamente, di una programmazione generale degli interventi che verranno effettuati, in quanto tali interventi possono comportare modifiche anche sostanziali del territorio.
Occorre quindi verificare se sussistono delle limitazioni e definire eventualmente una percentuale del territorio da adibire a questi interventi.

Il p.e. Aldrovandi e l’Ing. Cerino, ciascun per quanto di propria competenza, precisano che la programmazione comunale in tema di parcheggi avviene in diversi momenti quali il P.U.P. (Piano Urbano dei Parcheggi) nel quale vengono individuate le localizzazioni per quanto attiene i parcheggi pubblici, e il Piano dei parcheggi privati sotto suolo pubblico; l’ ultimo bando pubblicato risale all’anno 2003.


Per quanto attiene alle deroghe di cui al comma 9 L. 122/89 è in capo al richiedente la possibilità di richiedere la deroga ai sensi di legge, e quindi, non è possibile una programmazione sul territorio a differenza degli altri casi.

Si ricorda comunque che compito della Conferenza è quello di garantire il prevalente interesse pubblico rispetto alla proposta progettuale, in relazione alla tutela dei luoghi storici, delle bellezze naturali e della tutela del verde.

Ricevute le informazioni di cui sopra la Dott.ssa Maria Luisa Mutschlechner informa che la Soprintendenza invierà apposita nota contenente le osservazioni esplicitate verbalmente entro una settimana. dopo di che esce dalla seduta.

Le persone presenti in relazione alle informazioni di cui sopra decidono di attendere l’invio della nota anticipata, per la sottoscrizione del presente verbale. Qualora tuttavia la nota non dovesse pervenire nel termine indicato, i lavori della Conferenza si riterranno conclusi anche senza il parere della Soprintendenza.



La Commissione riprende i lavori con l’esame delle rimanenti pratiche.

P.G. N. 104479/2003 – VIA GALLIERA N. 6 – (posti auto n. 6 al piano interrato) Permesso di costruire

L’intervento prevede la realizzazione di n. 6 posti auto al piano interrato immobile classificato di cat. 1a e vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/99 da eseguirsi sotto la corte storica di cui alla Tavola del “Piano della Conservazione degli spazi e della organizzazione dei vuoti interni e degli elementi di arredo urbano”.

L’intervento è in contrasto con l’art. 91 delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio in quanto tutti gli spazi scoperti interni ed esterni di assetto storico pertinenti gli edifici di cat. 1a, 1b e 2a, devono essere rigorosamente rispettati nel suolo e nel sottosuolo.

E’ presente il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell’Emilia-Romagna espresso in data 28/01/2003 Prog. N. 13883/21068.

Non è stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità.

Il Settore Mobilità richiede una dimostrazione della movimentazione delle auto in quanto l’intervento non sembra fattibile.

La Soprintendenza Archeologica con lettera del 30/04/2004 Prot. n. 5681, ritiene indispensabile provvedere all’esecuzione di saggi di scavo di accertamento archeologico preventivo, qualora non si possa provvedere autonomamente, dovranno essere affidati a personale tecnico specializzato di provata professionalità (archeologi), di cui questa Soprintendenza assumerà solamente coordinamento e direzione scientifica.

L’Unità Ambientale non rileva elementi di carattere ambientale.

L’Azienda USL con lettera del 15/04/2004 Prot. N.:25809/04 non può esprimere parere nel merito in quanto la pratica è carente di documentazione fondamentale:
mancano le caratteristiche della struttura per quanto attiene all’aerazione, e alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal D.M. 01/02/1986;
mancano le caratteristiche della piattaforma elevatrice, le modalità d’uso, ecc..


La Conferenza, si riserva pertanto di esprimere parere allorchè verrà prodotta la documentazione richiesta.





P.G. N. 61170/200 – VIA S. FELICE N. 52 – (posti auto n. 6 al piano terra) richiesta di deroga


L’intervento prevede la realizzazione di n. 6 posti auto al piano terra dell’edificio.

L’intervento è in contrasto con l’art. 12 delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio in quanto la s.a. di progetto eccede di mq. 154,55 pari a n. 6 posti auto la s.a. massima raggiungibile pari mq. 314,37.

E’ dimostrato il rapporto di pertinenzialità

Il Settore Mobilità rileva un problema di arretramento dell’accesso carraio che dovrà essere portato al massimo possibile (il Regolamento Viario prevede mt. 5) per consentire la manovra delle auto e un tema di visibilità in Via Pietralata per cui occorre collocare degli specchi per rendere visibile tale funzione.

La Soprintendenza Archeologica con lettera del 30/04/2004 Prot. n. 5681, chiede che i committenti dei lavori comunichino con congruo preavviso – che potrà così predisporre eventuali controlli in corso d’opera - la data d’inizio degli stessi.

L’Unità Ambientale non rileva elementi di carattere ambientale.

L’Azienda USL con lettera del 19/04/04 Prot. N. 25809/04 esprime parere favorevole a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al D.M. 01/02/1986 e sia acquisito il nullaosta dei Vigili del Fuoco.

La Conferenza, pertanto, esprime parere favorevole a condizione che siano ottemperate le indicazioni di cui sopra.

La seduta termina alle ore 11,30.


In relazione alla comunicazione della Soprintendenza per i BB.AA. di cui alle pagg. n. 4 e n. 5, non essendo pervenuta la nota indicata, si ritiene comunque concluso il presente verbale con le decisioni riportate per ogni singola richiesta.




F.to L’Assessore F.to L’Assessore
Prof. Carlo Monaco Prof. Franco Pellizzer