Numero:1Prot. 113904/2019Documento N. 113904/2019Tutela dei beni storici e del paesaggio
Richiedente:VESPA SIMONETTA
Oggetto:CILA CON INIZIO LAVORI DIFFERITO per opere di manutenzione straordinaria consistenti nell'esecuzione di modifiche interne di pareti divisorie non portanti e contestuale richiesta di applicazione sia dell'art. 100 c. 4 del R.U.E. sia dell'art. 19 bis. della L.R. 23/04, il tutto in riferimento alle unità immobilari ad uso residenziale poste al piano terra-primo, int. 4, foglio 268, mappale 645, sub. 15 (appartamento e cortile privato) e al piano seminterrato, foglio 268, mappale 645, sub. 16 (autorimessa).
Indirizzo:VIA ANTONIO PACINOTTI N. 9 INTERNO 4 PIANO S-T-1
Progettista:CUPINI MARCO
Procedimento:CILA con inizio lavori differito
PARERE:L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che la realizzazione di modifiche prospettiche e modeste modifiche alla sistemazione dell'area cortiliva realizzate durante i lavori di costruzione dell'edificio non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico.