PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse storico cukturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 10 novembre 1953, localizzato tra le parti di città da rigenerare all’interno del territorio urbanizzato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità realizzate consistenti nella realizzazione di tre balconi, modifiche prospettiche, mancata realizzazione di parte di un ampliamento precedentemente autorizzata e diversa configurazione delle falde in copertura delcorpo bagni in difformità dalla licenza Pg. Pg.21414/1953 non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse storico previsti dall'art. 73 del RUE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |