PARERE: | La Commissione, con la presenza dei Funzionari del Settore Studi ed Interventi Storico Monumentali, sentita l’illustrazione della situazione come determinatasi a seguito dei vari Decreti di Annullamento da parte della Soprintendenza che hanno indotto la proprietà a richiedere una nuova autorizzazione ex post ai sensi dell’art. 151 D.Lgs 490/99 anche al fine della rettifica per carenze grafiche di cui alla precedente autorizzazione P.G.n. 204917/03;
- esaminata la documentazione fotografica che ha fornito le prospettive da punti di vista a 360° e da luoghi significativi, oltre alle riprese dall’alto ed alle fotografie aeree dell’anno 2003 che hanno considerato la percezione del paesaggio in relazione alle opere effettuate;
- letta la relazione tecnico ambientale che ha portato alla identificazione delle specifiche caratteristiche morfologiche, storico culturali, naturalistiche e percettive del territorio mediante una valutazione in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici dell’intervento ed una parametrazione qualitativa e quantitativa per l’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico e ambientale;
- valutata la congruità delle opere realizzate con i valori riconosciuti dal vincolo, effettuata nella valutazione della situazione prima e dopo le opere realizzate;
- visti gli elaborati grafici prodotti e la documentazione grafica rappresentante l’ambito paesaggistico dell’intorno con prospettive, sezioni territoriali e planivolumetrico;
- considerata la collocazione dell’edificio in relazione al territorio urbanizzato e constatato che il medesimo è posto sulla Via Saragozza, (limite Nord dell’area dichiarata di rilevante interesse) ai piedi della collina, ed è circondato da alti edifici e da una vegetazione arborea che ne impedisce la vista da qualsiasi punto in cui si possa godere di una visuale della città o del circostante ambiente collinare o da cui vi sia un quadro di singolare bellezza panoramica;
- viste le modeste modifiche effettuate sul coperto, che non sono visibili da belvederi accessibili al pubblico e sono compatibili, quanto a forma e dimensioni, con la classificazione di categoria 2a, attribuita all’edificio in base alle vigenti norme di P.R.G. e conformi alle prescrizioni dettate dall’art. 80 delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio;
ritiene
che le opere realizzate non abbiano prodotto alterazioni allo stato dei luoghi in riferimento alla perdita di tessuti paesaggistici fruiti o apprezzati o particolarmente rilevanti, né che vi siano alterazioni alle valenze paesaggistiche. La valutazione della modifica dei luoghi, a seguito della realizzazione dell’intervento, ha dimostrato la sua congruità con i valori riconosciuti dal vincolo; infatti le opere non hanno comportato compromissione dell’area protetta, né hanno determinato alcun effetto negativo per ciò che riguarda impatto visivo, dimensioni planivolumetriche e caratteristiche tipologiche e funzionali. L’intervento, in sostanza, non ha alterato l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.
Per le considerazioni che precedono la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole all’autorizzazione a sanatoria per le opere realizzate ai sensi dell’art. 151 D.Lgs 490/99.
Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 26/78 la Commissione esprime parere favorevole all'applicabilità dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 164 del D.lgs. 490/99. |