PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04, apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, nel territorio collinare, in un contesto paesaggistico dove si concentrano luoghi e risorse di valore storico, naturalistico e paesaggistico caratterizzato dalla cinquecentesca villa Guastavillani.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e la presenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le difformità rilevate consistenti in modeste differenze nella dimensione e posizione di finestre, lesene, numero e posizione dei comignoli in copertura, modifica alle aperture esistenti oltre ad una diversa sistemazione dell'area cortiliva mediante diverso posizionamento dell’area di parcheggio pavimentata e della piscina precedentemente autorizzata, realizzazione di una struttura in ferro per il sostegno di verde rampicante, modeste varianti al disegno delle aree pavimentate oltre ad una diversa sistemazione delle aiuole e delle essenze arboree ed arbustive non hanno inciso in maniera invasiva nel contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse documentale previsti dall'art. 57 del RUE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento;
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |