PARERE: | L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse documentale dagli strumenti urbanistici vigenti, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 9 novembre 1955, localizzato nell’Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico fortemente antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
-della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
-della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
-della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione:
-visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
-valutato che le difformità realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, di cui alle mappe catastali del 1940 e alla licenza di costruzione per ampliamento PG 6645/1951, consistenti nelle modifiche ai prospetti per apertura di due finestre (verso sinistra) sul fronte nord, allineate con quella del piano seminterrato e in due vani finestre (verso destra), tamponati internamente, al piano seminterrato e primo, sempre sul fronte nord, , in edificio costituito da tre piani fuori terra, seminterrato, rialzato e primo composto da due unità ad uso residenziale;
-considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento; garantendo la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio documentale previsti dall'art. 57 del RUE.
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |