PARERI |
Commissione Edilizia - seduta del 24/11/2022
Motivo:
Ritirata in quanto sono presenti interventi di rilevanza paesaggistica, pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 2.4 del RE il parere deve essere reso all'interno dell'Accertamento Paesaggistico.
Commissione Integrata - seduta del 01/06/2023
Motivo:
L’intervento realizzato ha interessato un immobile, identificato di interesse culturale e testimoniale ai sensi dell’art. 73 del RE vigente, ricompreso nella zona soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 del DLgs. 42/2004 apposto con apposito con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato all’interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Generale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le opere eseguite dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico e realizzate prima del 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, consistenti in difformità planivolumetriche, relative alla copertura dell’edificio, e prospettiche rispetto alla licenza PG 5574/1963, oltre ad ulteriori modifiche realizzate in difformità dal nulla osta PG 9960/1931 e dall’autorizzazione contenuta all’interno della concessione PG 41904/1992 non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
- per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |