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PROTOCOLLO |
N. 2701/2021 del 05/01/2021 |
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PROCEDIMENTO |
SCIA differita LR 15/2013 |
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STATO |
Inefficace |
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DATA INIZIO |
18/02/2021 |
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INDIRIZZO |
VIA NAZARIO SAURO N. 21 INTERNO 0 PIANO 2 |
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OGGETTO |
S.C.I.A. DIFFERITA per opere da realizzare di aumento di SU entro sagoma e
frazionamento consistenti in frazionamento da 1 a 3 UI ad uso abitativo presso
un'unità ad uso U1a piano 2 |
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ALTRI PROTOCOLLI |
PG N. 69953/2021 del 15/02/2021 OGGETTO: Integrazione di documentazione (pervenuta da Scrivania del Professionista il 13/02/2021) - integrazione per richiesta cqaep
PG N. 71878/2021 del 15/02/2021 OGGETTO: Integrazione di documentazione (pervenuta da Scrivania del Professionista il 15/02/2021) - integrazione per richieste nucleo
PG N. 99273/2021 del 02/03/2021 OGGETTO: Atto di Inefficacia Scia Differita via Nazario Sauro 21
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PARERI |
Commissione Edilizia - seduta del 04/02/2021
Motivo:
Ritirata per verifica.
Commissione Edilizia - seduta del 11/02/2021
Motivo:
La Commissione per poter esprimere un parere chiede un'integrazione di documentazione fotografica degli interni con tavola dei punti di ripresa.
Commissione Edilizia - seduta del 18/02/2021
Motivo:
La Commissione esprime parere contrario in quanto l'intervento proposto di rimozione delle volte contrasta con i principi di valorizzazione dell'edificio documentale.
Una eventuale nuova soluzione progettuale dovrà essere corredata di una indagine stratigrafica dei soffitti oggetto di intervento e relativa mappatura; i saggi stratigrafici dovranno essere condotti e documentati da restauratori qualificati.
La Commissione rileva che la rappresentazione grafica e fotografica inizialmente presentata appare frutto di una scelta e non di una dimenticanza.
L'ufficio rileva un contrasto con l'art. 27, cap. E16 p.to 2.4.1 del RE in quanto la superficie del soppalco supera il 50% del vano su cui affaccia; lo stesso, che ha comunque le caratteristiche di un vano interposto, è altresì in contrasto con i disposti del p.to 2.5 in quanto interessa più del 50% del vano su cui affaccia, e non ha altezza sottostante superiore o uguale a mt. 2.7. Si segnala che per il computo della superficie utile al fine del raggiungimento dell'alloggio minimo, potranno essere conteggiate unicamente le superfici con altezza utile non inferiore a mt. 2.7 (p.to 2.4.5). |
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