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PROTOCOLLO |
N. 417122/2023 del 16/06/2023 |
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PROCEDIMENTO |
autorizzazione paesaggistica a sanatoria art. 146 D.Lgs. 42/04 |
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STATO |
Rilasciata |
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DATA INIZIO |
16/06/2023 |
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INDIRIZZO |
VIA BARTOLOMEO CESI N. 3 |
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OGGETTO |
Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA "ex post" a sanatoria art. 146 D.Lgs.
42/04 per difformità varie dal titolo Legittimato, realizzate nel 1955 in corso
di costruzione del fabbricato e prima dell'entrata in vigore della tutela ai
sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) senza presentazione in
Comune della variante finale di progetto.
Le difformità interne (rientranti nelle tolleranze come da art. 19bis) ed
esterne sulle parti comuni condominiali dell'immobile ad uso abitativo
ricadente in area sottoposta a vincolo D.M. 10 Novembre 1953
BOLOGNA-CASALECCHIO-MONTE DELLA GUARDIA |
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ALTRI PROTOCOLLI |
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PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 03/08/2023
Motivo:
L’intervento realizzato ha interessato un immobile compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 apposto con D.M. 10 novembre 1953, localizzato all’interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato, nel territorio edificato pedecollinare, in un contesto paesaggistico antropizzato.
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Generale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
La Commissione:
- visti i caratteri del luogo e l’assenza di particolari qualità panoramiche;
- valutato che le opere eseguite dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico ed al momento di realizzazione dell’edificio in difformità dalla licenza di costruzione PG 15023/1954, consistenti nella traslazione dell’edificio all’interno del lotto, modifica delle quote del terreno attorno ad esso, maggiore altezza del sottotetto oltre a modifiche alle bucature ed ai balconi, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio e del contesto ambientale di riferimento;
- per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |
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