PARERI |
Commissione Integrata - seduta del 18/04/2024
Motivo:
L’intervento realizzato ha interessato un immobile identificato di interesse storico architettonico del moderno, compreso nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 apposto con D.M. 4 febbraio 1955, localizzato nei Tessuti della Città Storica , nel territorio edificato pedecollinare all’interno del Parco Pubblico dei Giardini Margherita, in un contesto paesaggistico identitario di notevole valore storico ambientale
Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito :
- della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell’ammissibilità dell’intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;
- della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest’ultima rispetto all’intervento richiesto;
- della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all’allegato B dell’accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
La Commissione :
- vista l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 rilasciata dalla competente Soprintendenza;
- visti i caratteri del luogo e la presenza di qualità panoramiche;
- valutato che le opere realizzate consistenti nella modifica del parapetto a delimitazione del lastrico al piano primo, installazione di impianti tecnologici e realizzazione di canna fumaria a servizio dell’attività di pubblico esercizio esistente, non hanno inciso in maniera invasiva sul contesto esistente;
- considerato che le opere realizzate, hanno garantito la conservazione dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale dell’edificio di interesse storico previsti dall'art. 73 del RE, non hanno causato effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del complesso edilizio, dei luoghi e del contesto ambientale di riferimento.
Per le ragioni sopra espresse, ritiene l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. |